IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto la legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al Governo per
il riordino della disciplina degli Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre  2003,
n. 288; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400   recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,  recante
riordino della  disciplina  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge
16 gennaio 2003, n. 3; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 settembre 2022; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 dicembre 2022, rep. atti n. 255/CSR del 7 dicembre 2022; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati in data 13 dicembre 2022 e del Senato  della  Repubblica  in
data 12 dicembre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 dicembre 2022; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'universita'  e  della
ricerca e per la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
           del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le  parole:  «a  carattere  scientifico»  sono
inserite le seguenti: «di seguito IRCCS»  e  dopo  le  parole:  «sono
enti» sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»; 
    b) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
IRCCS, al fine di integrare i  compiti  di  cura  e  assistenza  gia'
svolti,  promuovono  altresi'  l'innovazione   e   il   trasferimento
tecnologico.  Le  attivita'  sono  svolte  nell'ambito   delle   aree
tematiche  internazionalmente  riconosciute,   tenuto   conto   della
classificazione  delle  malattie   secondo   categorie   diagnostiche
principali (Major DiagnosticCategory - MDC) integrate  dal  Ministero
della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari
non direttamente  collegate  alle  MDC  o  per  le  quali  sussistono
appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con  riferimento
alle classi di eta';» 
  2. All'articolo 1, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Gli IRCCS comunicano, entro il 31 marzo 2023 al Ministero
della salute e alla regione interessata, l'afferenza ad  una  o  piu'
aree tematiche di cui all'allegato 1, parte integrante  del  presente
decreto, sulla base della specializzazione disciplinare  oggetto  del
rispettivo riconoscimento scientifico. 
    1-ter. All'esito della comunicazione di cui al comma  1-bis,  con
decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente  per
territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta con  la
disciplina di riconoscimento di provenienza, sono individuate  l'area
o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma
del carattere scientifico. Ove all'esito della valutazione,  emergano
profili di difformita' tra l'area tematica richiesta e la  disciplina
di  riconoscimento  di  provenienza,  il   Ministro   della   salute,
congiuntamente con la regione competente  per  territorio,  individua
l'area  tematica  di  afferenza,  motivando   l'eventuale   decisione
difforme dalla comunicazione». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 della Cost.: 
                «Art. 76. 
                L'esercizio  della  funzione  legislativa  non   puo'
          essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.» 
                L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
                La legge 3 agosto 2022, n.  129,  recante  delega  al
          Governo per il riordino della disciplina degli Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico di cui  al  decreto
          legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2022, n. 204. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988 n. 400  recante  Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Il decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,
          Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1,
          della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2003, n. 250. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto  legislativo  16  ottobre  2003,   n.   288,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Natura e finalita'). - 1.  Gli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico  di  seguito  IRCCS
          sono enti del  Servizio  Sanitario  Nazionale  a  rilevanza
          nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che,
          secondo standards di eccellenza,  perseguono  finalita'  di
          ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo
          biomedico e in quello dell'organizzazione  e  gestione  dei
          servizi sanitari ed effettuano prestazioni  di  ricovero  e
          cura di alta specialita' o svolgono altre attivita'  aventi
          i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma  3,
          lettera d). Gli IRCCS, al fine di integrare  i  compiti  di
          cura  e  assistenza  gia'   svolti,   promuovono   altresi'
          l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Le  attivita'
          sono    svolte    nell'ambito    delle    aree    tematiche
          internazionalmente   riconosciute,   tenuto   conto   della
          classificazione   delle    malattie    secondo    categorie
          diagnostiche principali (Major  DiagnosticCategory  -  MDC)
          integrate  dal  ministero  della   salute   con   categorie
          riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente
          collegate alle MDC  o  per  le  quali  sussistono  appositi
          programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento
          alle classi di eta'. 
                1-bis. Gli IRCCS comunicano, entro il 31  marzo  2023
          al Ministero  della  salute  e  alla  Regione  interessata,
          l'afferenza  ad  una  o  piu'   aree   tematiche   di   cui
          all'allegato 1,  parte  integrante  del  presente  decreto,
          sulla base della specializzazione disciplinare oggetto  del
          rispettivo riconoscimento scientifico. 
                1-ter. All'esito della comunicazione di cui al  comma
          1-bis, con decreto del Ministro della  salute,  sentita  la
          Regione competente per  territorio,  valutata  la  coerenza
          dell'area  tematica  richiesta   con   la   disciplina   di
          riconoscimento di provenienza, sono individuate l'area o le
          aree tematiche di afferenza  valide  sino  alla  successiva
          conferma del carattere  scientifico.  Ove  all'esito  della
          valutazione, emergano profili  di  difformita'  tra  l'area
          tematica richiesta e la  disciplina  di  riconoscimento  di
          provenienza, il Ministro della salute,  congiuntamente  con
          la Regione  competente  per  territorio,  individua  l'area
          tematica  di  afferenza,  motivando  l'eventuale  decisione
          difforme dalla comunicazione. 
                2. Ferme restando  le  funzioni  di  vigilanza  e  di
          controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni
          competono le funzioni legislative e regolamentari  connesse
          alle attivita' di assistenza  e  di  ricerca  svolte  dagli
          Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito  dei
          principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente  in
          materia di ricerca biomedica e tutela della salute.»